Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente codice etico di autodisciplina (di seguito denominato “codice”), reca i princìpi guida del comportamento dei soggetti che operano presso la Shelve Srl per la protezione dei dati personali e specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza ed operosità già previsti per i dipendenti pubblici.

L’attività di tali soggetti deve essere conforme al rispetto degli obblighi di riservatezza sanciti dal D.Lgs.n.196/03.

Il codice si applica ai dipendenti che operano presso la Shelve Srl, anche in posizione di collocamento fuori ruolo, di comando, di distacco o a tempo parziale. Il codice si applica anche ai consulenti e alle persone autorizzate all’accesso ai dati trattati.

Art. 2 – Disposizioni generali

Il dipendente si impegna a rispettare il codice al momento dell’assunzione dell’incarico e a tenere una condotta ispirata ai princìpi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà.

Il dipendente evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel codice. Il dipendente si adopera affinché le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità. Il dipendente conforma la propria attività e l’uso dei beni della Società ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia. Il dipendente dedica al lavoro d’ufficio la giusta quantità di tempo e di impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti.

Il dipendente limita ai casi di assoluta necessità l’eventuale uso per ragioni personali delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori, anche in caso di ricezione di comunicazioni.

Nelle relazioni con l’esterno, il dipendente si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con la Società; mostra cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.Art. 3 – Imparzialità

Il dipendente opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall’effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all’attività della Società, il dipendente non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l’adempimento dei doveri d’ufficio.

Art. 3 – Imparzialità

Il dipendente opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall’effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all’attività della Società, il dipendente non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l’adempimento dei doveri d’ufficio.

Art. 4 – Integrità

Il dipendente non utilizza la Società per perseguire fini o per conseguire benefici personali. Il dipendente non si avvale della posizione che ricopre nella Società per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni anche di natura privata. Nei rapporti privati, il dipendente evita di dichiarare
o di lasciare intendere la propria posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive.

Il dipendente non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell’attività d’ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

Art.5 – Riservatezza

Il dipendente rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. Il dipendente osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.

Il dipendente consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d’ufficio, consentendone l’accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite dalla Società.

Il dipendente previene l’eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.

Art.6 – Usi consentiti dei dati

I dipendenti, i collaboratori della Società e i terzi che, pur non essendo né dipendenti, né collaboratori, abbiano accesso ai locali della Società possono usare i dati personali esclusivamente per la:
a) produzione/duplicazione di fonogrammi finalizzati all’esecuzione di una commessa;
b) produzione/duplicazione di videogrammi finalizzati all’esecuzione di una commessa;
c) produzione/duplicazione di software finalizzati all’esecuzione di una commessa;
d) duplicazione, archiviazione elettronica di dati o documenti digitali finalizzati all’esecuzione;
e) duplicazione, archiviazione elettronica di dati o documenti digitali per usi strettamente aziendali.

Art.7 – Usi non consentiti dei dati

I dipendenti, i collaboratori della Società e i terzi che, pur non essendo né dipendenti, né collaboratori, abbiano accesso ai locali della Società non possono usare i dati personali per:
a) riprodurre per uso personale fonogrammi, videogrammi, software;
b) portare esternamente ai locali della Società supporti contenenti dati o documenti digitali della Società;
c) alterazioni dolose di documenti.

Art.8 – Violazione dei diritti esclusivi di riproduzione e sanzioni penali

La Società si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti di chiunque, con il proprio comportamento, possa provocare il coinvolgimento della Società stessa in procedimenti legali conseguenti la violazione delle norme di legge poste a tutela del diritto d’autore, nonché delle disposizioni del presente codice.

Art.9 – Procedure di controllo

I dipendenti, i collaboratori della Società e i terzi cui è consentito l’accesso ai locali in cui sono installati gli apparecchi di registrazione e/o custoditi i supporti vergini sono consapevoli che la Direzione della Società ha adottato procedure di controllo finalizzate alla verifica del rispetto
da parte di costoro delle disposizioni di cui ai precedenti artt. e accettano di sottoporsi a dette procedure.

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